L’art.7 della Legge 25 febbraio 1987, n.67 stabilisce che la vendita di giornali e riviste, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione amministrativa comunale. Occorre, pertanto, inoltrare domanda in carta bollata, al Sindaco del Comune presso il quale s’intende aprire l’edicola; l’eventuale accoglimento della richiesta avverrà entro 30 gg., salvo interruzione nei casi d’irregolarità o incompletezza riscontrati.
L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizio-urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e commerciali previste dal Piano comunale (Per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell’entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta). In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di un comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l’autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi già esistenti. E’ parimenti dovuta l’autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.
Per ciò che concerne l’investimento, la voce d’uscita di maggior entità è rappresentata senz’altro dall’ acquisto dei chiosco che, per piccolo che sia, non costa mai meno di trentamila euro; il prezzo di locazione di un locale, invece, dipende molto dalla grandezza e dalla localizzazione dello stesso, comportando una spesa annua che oscillerebbe tra i diecimila euro. Le altre voci di spesa sono rappresentate dalla tassa d’occupazione del suolo pubblico, il cui prezzo si aggira mediamente sui tre milioni l’anno; la tassa sui rifiuti e naturalmente le spese per il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento.
I profitti variano da edicola a edicola e sicuramente una delle variabili più determanti da questo punto di vista è l’ubicazione della rivendita. E’ importante in ogni caso tenere presente che l’edicolante, a differenza di qualunque altro commerciante, ha un guadagno fisso sui prodotti che vende che è pari al 19 % (defiscalizzato) del prezzo di copertina dei giornali.
Gli strumenti di finaziamento utilizzabili per l’avvio dell’attività in questione sono fondamentalmente due: l a legge 215/92 e la legge 608/96.
La Legge 25 febbraio 1992, n.215 (azioni positive per l’imprenditoria femminile) prevede agevolazioni per gli investimenti effettuati successivamente al 21 marzo 1992 e finalizzati a: 1) Avvio nuove attività nei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi; 2)Acquisto di attività preesistenti, nei medesimi settori.
I soggetti beneficiari sono le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne. Le agevolazioni, articolabili in contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, sono calcolate in equivalente sovvenzione lorda (ESL) e possono raggiungere per le zone di cui all’obiettivo 1 zona B, in cui sono comprese le provincia di Avellino e Napoli, la misura massima del 55% (circa l’80% del valore nominale). I termini di presentazione della richiesta di finanziamenti sono momentaneamente sospesi in attesa della emanazione di un nuovo regolamento che è atteso per i prossimi mesi.
Per quanto riguarda la Legge 608/96 (Prestito d’Onore) i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni sono i seguenti: a) Stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda; b) Età superiore ai 18 anni alla data di presentazione della domanda.
Sono finanziabili progetti che prevedono la realizzazione di qualsiasi attività autonoma proposta in forma individuale e che siano giudicabili validi sotto il profilo delle attitudini e delle capacità del soggetto proponente, nonché della redditività dell’iniziativa. Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di attrezzature e di altri beni materiali e immateriali ad utilità pluriennale, al netto dell’Iva.E’ previsto inoltre un contributo a fondo perduto fino a 10 milioni di lire per le spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività. Le spese ammesse sono: a) l’acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni nonché le spese relative all’acquisto di terreno, la costruzione, la ristrutturazione e l’acquisto degli immobili le prestazioni di servizi, gli stipendi e i salari..