Come Verificare se una Certa Area è Edificabile

Chi è proprietario di un terreno o chi ha un pezzo di giardino intorno alla propria abitazione si domanderà sicuramente se gli è consentito costruirvi sopra qualcosa, che sia un piccolo capanno degli attrezzi, un garage o addirittura una casa. Spieghiamo quindi come è possibile sapere come poter utilizzare il proprio terreno.

Se si è intenzionati ad acquistare un terreno, è opportuno accertarsi preventivamente della destinazione urbanistica vigente ed acquisire informazioni circa gli indici di edificabilità, i confinanti ed il rapporto di copertura vigente, in modo da aver ben presente che utilizzo se ne potrà avere. Se invece siete già proprietari di un’area, perchè magari lo avete ereditato, o anche del vostro semplice giardino, potrebbero comunque esservi utili queste informazioni.

Al fine di recepire queste informazioni, vi dovrete recare presso l’Ufficio Tecnico del vostro Comune (ove e’ sito il terreno in oggetto) e chiedere direttamente quante più informazioni possibili al tecnico comunale, previo eventuale appuntamento concordato (verificate quindi sul sito internet del comune le modalita’ ed i giorni di apertura al pubblico). In alternativa potrete chiedere, sempre presso l’Ufficio Tecnico, di rilasciarvi un certificato di destinazione urbanistica del terreno che vi interessa, infatti su questo tipo di certificato verranno indicati tutti i parametri e la destinazione d’uso consentita, oltre ad eventuali vincoli ambientali o paesistici.

Spieghiamo in breve come effettuare la richiesta del certificato di destinazione urbanistica, seppur le modalità varino da comune a comune. Sicuramente si dovrà presentare una richiesta scritta (spesso i Comuni hanno una loro modulistica interna) a cui andra’ allegato un estratto di mappa catastale sul quale evidenziare il mappale (terreno) che vi interessa.

Quest’ultimo documento, se non già in vostro possesso, potrete richiederlo all’Ufficio del Catasto provinciale tramite una visura catastale. Indi dovrete attendere che il Comune vi contatti per il ritiro, poichè normalmente hanno una tempistica massima di 30 giorni per il rilascio. In ogni caso il certificato ha la validità di un anno, a meno che ci siano variazioni negli strumenti urbanistici..

Come Rendere Interessante un Curriculum da Neolaureato

Networking e competenze sono sufficienti per rendere interessante un curriculum vitae? Incontro spesso dei giovani che mi chiedono quale sia il formato di CV da utilizzare e che cosa possano scrivere dal momento che la loro esperienza è ancora limitata agli studi. Questo vale offline come online.

Prima di parlare del tanto famoso formato europeo del curriculum vitae – e di quanto io lo odi profondamente-, vorrei fare un inciso sulla valorizzazione delle competenze di chi per ora crede di non aver fatto altro che studiare.
Prima fra tutte è che saper studiare non è cosa da tutti. Si è vero ci sono molte persone che lo fanno, ma altre no. Avere un metodo di studio è una grande conquista che si porterà avanti anche nella professione dove, vi accorgerete, c’è un grande circo di persone alcune delle quali si dimostrano prive dei fondamenti della lingua italiana.

Si evince per esempio da come le persone non sappiano esprimersi usando la grande varietà che il vocabolario italiano ci offre e non sappiano scrivere: dimenticate ogni forma abbreviata che avete usato fino ad ora e fate vedere al mondo che aver letto molto vi rende delle persone abili nel comunicare i vostri pensieri. Condividete la vostra conoscenza.

Qualche giorno fa sono stata relatrice al LinkedIn Day, un evento di LinkedIn Italia rivolto ai responsabili delle Risorse Umane d’azienda. Il tema della giornata era “Il lavoro della vita” e abbiamo aperto dicendo “Life is about the people you meet”: è importante che nella vostra vita di giovani studenti frequentiate persone che vi possano arricchire. Come dice Domitilla Ferrari nel suo libro “Due gradi e mezzo di separazione. Come il networking facilita la circolazione delle idee (e fa girare l’economia)”, selezionate le persone da frequentare: dallo scambio quotidiano con gli altri e dalla conoscenza di nuove persone emerge tutti i giorni l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo contaminando anche i saperi che derivano dai vostri studi.

I docenti che vi sono stati più cari resteranno per sempre i vostri mentori: è a loro che ripenserete in momenti cruciali della vostra vita professionale. Anche i docenti con cui avrete avuto un rapporto più difficile vi resteranno bene in mente, ma questo è un altro discorso.

Durante gli studi è possibile che abbiate fatto delle esperienze lavorative temporanee, dalla baby sitter alle ripetizioni, dal servire i tavoli a qualche lavoro stagionale come animatori. Tutto ha un peso e vi dà l’opportunità di valorizzare una determinata competenza, concorre a raccontare voi chi siete e come vi comportate. E se non avete fatto un’esperienza di lavoro durante gli studi io fossi in voi ci penserei.

Ora torniamo alla nostra valorizzazione online. Partite da un CV Europeo perché a volte è d’obbligo? Ok, ma se non è d’obbligo fate una versione più leggera e personalizzata. Il CV europeo come dicevo sopra non mi è mai piaciuto e, se lo trovo utile a dare degli spunti di compilazione, il suo utilizzo non lo condivido. Ognuno di noi è diverso, prendete spunto dalla aree che LinkedIn vi chiede di compilare piuttosto, guardate gli altri ragazzi in giro per il mondo cosa hanno scritto di loro.

Quali Competenze Servono per Trovare Lavoro in Italia

La crisi è uno stato mentale – si sente dire ogni tanto – e forse non è del tutto sbagliato. Trovare lavoro oggi nel nostro paese sembra una battaglia persa in partenza, e invece il lavoro in Italia c’è e le aziende cercano di continuo offrendo opportunità concrete, bisogna solo capire cosa vogliono. Dalle ricerche che sono state effettuate nel campo, è emerso che non serve avere curriculum di cinque pagine, bastano 3 competenze e il gioco è fatto. Quali sono? Analisi, web, lingue.

Le grandi imprese hanno bisogno di persone sveglie, dinamiche e preparate e spesso cercano i cosiddetti “giovani con esperienza”, ma mentre si studia è difficile preoccuparsi di incrementare il CV nel settore in cui si vorrebbe lavorare in futuro. Serve focalizzarsi su pochi aspetti, perché le aziende cercano giovani con skills precise e approfondite.
Tra le moltissime possibilità che si possono accrescere, legate anche al campo in cui si intende operare, ci sono però queste 3 caratteristiche trasversali a moltissimi impieghi.

CAPACITÀ DI ANALISI
Sottovalutata dalla grande maggioranza delle persone in cerca di lavoro in Italia, è invece la più gettonata dalle aziende nel 2014. È sempre più richiesta la capacità di elaborare grandi quantità di dati e numerose informazioni in maniera rapida e aggiornata quasi in tempo reale, ovvero avere padronanza dei “Big Data”. Se vorresti essere un IT Project Manager o un Business Analyst, questo è l’anno giusto per te.
Consiglio pratico: se non siete esperti in materia ma non volete trascurare la competenza di analisi, potreste cominciare ad osservare e segnarvi gol, falli, minuti giocati, tiri sbagliati ecc.. di ogni partita della vostra squadra dove giocate a calcetto. Poi con il tempo ampliate l’analisi alle altre squadre del campionato e cercate di trovare confronti e stilare statistiche. Inoltre abituatevi a usare database online, leggere statistiche e memorizzare buone quantità di informazioni di ogni genere.

NAVIGAZIONE NEL WEB
La familiarità con il web è una competenza indispensabile in quasi tutti i lavori moderni. E almeno in questo i giovani sono agevolati, soprattutto perché le competenze richieste sono convergenti: non solo navigare con il pc, ma avere ottima padronanza anche di tablet e smartphone, anche (e soprattutto) nello sviluppo di software. La tecnologia quindi è bene conoscerla dall’esterno e dall’interno, perché esperti programmatori sono difficili da trovare, ma è proprio in quella direzione che va il futuro.
Consiglio pratico: se non hai amici o conoscenti che fanno i programmatori o si occupano di informatica, proponiti come commesso in qualche negozio specializzato o in aziende locali del settore come magazziniere. Resta un quarto d’ora dopo l’orario di lavoro con un esperto e chiedigli di mostrarti ogni giorno qualcosa di nuovo: gli dovrai una cena, ma quanto puoi imparare!

CONOSCENZA DI UNA TERZA LINGUA
L’inglese non è più considerata una lingua da conoscere, ormai è una seconda lingua da calzare come un guanto. Va imparata in maniera fluente, parlata e scritta, e se ancora avete lacune, attivatevi subito per rimediare. Si richiede ormai un terzo idioma conosciuto in maniera buona, meglio se potenziato grazie a viaggi all’estero, perché rendere disponibilità a spostamenti e corsi di formazione, apre molte più chance. Le lingue più ricercate oggi nelle piccole e medie imprese sono spagnolo, francese e tedesco. Ma se guardiamo alle multinazionali servono cinese, russo e arabo.
Consiglio pratico: se puoi fare un corso per imparare una nuova lingua o andare all’estero, cogli al volo l’occasione. Se non puoi, proponiti a qualche straniero della tua città per aiutarlo con l’italiano, e in cambio lui insegnerà a te la sua lingua.

Atto di Protesto – Guida

L’atto di protesto reca la circostanziata indicazione delle dichiarazioni e dei comportamenti del soggetto obbligato a seguito della presentazione del titolo (cambiale o assegno). Le attestazioni in esso contenute hanno l’efficacia probatoria degli atti pubblici (art. 2700 c.c.) relativamente alle attività compiute dal pubblico ufficiale e ai fatti avvenuti alla sua presenza; laddove se ne voglia contestare la veridicità è quindi necessario che l’interessato promuova querela di falso (Cass. 30.8.1978, n. 4961, GC, 1979, I, 51; Trib. Napoli, 18.11.1977, DG, 1978, 780), non occorrente, invece, qualora il verbale di protesto risulti affetto da vizi tali da non corrispondere al modello configurato dalla legge (cfr. Cass. 24.3.1979, n. 1717, BBTC, 1980, II, 167).
Il carattere di atto pubblico del protesto deriva dalla natura di pubblico ufficiale del soggetto che procede alla levata dello stesso (De Lise 1972, 700) nonché direttamente dalle previsioni normative poste dagli artt. 51, Primo comma, 1. camb., e 45, 1. ass., che utilizzano l’espressione « atto autentico », che notoriamente identifica un « documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede » (art. 2699 c.c.). La peculiarità delle finalità perseguite dal protesto non ne consentono l’applicazione a fattispecie diverse da quelle per cui è normativamente previsto (Triola 1989a, 2; Cass. 13.12.1969, n. 3943, CED Cassazione).

Il protesto, quanto alla sua natura, deve ritenersi oggetto non di un obbligo, bensì di un onere, in quanto dalla mancata levata dello stesso deriva soltanto una conseguenza pregiudizievole (impossibilità di esercizio dell’azione di regresso) per il soggetto (…) che avrebbe dovuto compiere l’attività in questione (provocando, in particolare, la levata del protesto)
(De Lise 1972, 700).

Per quanto più specificamente attiene al protesto della cambiale, la migliore dottrina lo qualifica un « atto pubblico solenne finalizzato a far fede fino a querela di falso di determinate dichiarazioni di volontà e di determinate condotte riguardanti la presentazione del titolo cambiario, con particolare riferimento alla constatazione, in modo propriamente formale, del rifiuto o della mancanza di accettazione o del pagamento della cambiale » (Segreto-Carrato 2000, 403).
La levata del protesto consente al possessore del titolo l’esercizio delle azioni di regresso; viceversa, il protesto non è indispensabile ai fini della conservazione dell’azione cambiaria diretta nei confronti dell’emittente e dell’accettante della cambiale (Triola 1989a, 3; Segreto-Carrato 2000, 405; in giurispr. v. Cass. 18.2.1980, n. 1177, BBTC, 1981, II, 50; Cass. 12.1.1995, n. 329, RGC, 1995; Cass. 24.3.2006, n. 6687, Dejure Giuffrè), così come la sua mancanza non impedisce al portatore l’azione contro l’obbligato principale:
In merito alla prima delle contestazioni, la banca B eccepisce che la levata del protesto non costituisce un obbligo, bensì semmai un onere, l’assolvimento del quale è strumentale all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dei soggetti (traente, giranti) che sono appunto qualificati conte obbligati cambiari in via di regresso. Si giustificherebbe pertanto la decisione di non far “protestare” i titoli in questione, poiché per l’assenza di obbligati cambiari in via di regresso il protesto non avrebbe arrecato alcun vantaggio al creditore e avrebbe anzi comportato un aggravio di spese a suo carico: è infatti pacifico (cfr. Cass., 18.2.1980, n. 1177; Cass., 13.3.1980, n. 1683; Cass., 12.1.1995, n. 329; Cass 24 3 2006, n. 6687) che il protesto non sia richiesto per esercitare l’azione cartolare contro l’emittente del pagherò cambiario, né per esperire l’azione causale (ABF Roma 30.11.2010, n. 1001, www.arbitrobancarioftnanziario.it).

Per quanto invece riguarda il protesto di un assegno (artt. 46 e da 60 a 65 1. ass.), lo stesso avviene per mezzo della
constatazione ufficiale che il trattario, quale soggetto delegato al pagamento per ordine del traente, non ha provveduto all’adempimento della somma ordinariamente avente origine nel rapporto di provvista in favore del prenditore indicato ovvero del portatore del titolo legittimato secondo le regole della circolazione cartolare (Segreto-Carrato 1997, 302).

Anche con riferimento all’assegno il protesto assolve alla fondamentale funzione di rendere possibile l’azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati, mentre l’azione del portatore nei confronti del traente rimane impregiudicata anche in mancanza di protesto, non essendo il traente a sua volta titolare di azione di regresso nei riguardi di alcuno (Cass. 4.5.1978, n. 2090, BBTC, 1979, II, 415; Cass. 23.8.1978, n. 3934, FI, 1978, I, 2746):
È indubitabile che l’art. 45 1. ass. banc. richieda la formalità del protesto al solo fine di legittimare le azioni cartolari di regresso contro gli ulteriori giratari. La norma in questione in effetti sancisce espressamente che il prenditore mantiene i suoi diritti contro il traente anche qualora il protesto non sia stato levato. Posto che, nella specie, l’assegno era munito di clausola di intrasferibilità e che tanto esclude a priori la circolabilità del titolo al di fuori dell’ambito soggettivo costituito dai titolari del rapporto causale, deve concludersi che la mancata levata del protesto non sia di per sé tale da pregiudicare l’esercizio dell’azione cartolare da parte della resistente contro il traente insolvente. Tale conclusione trova del resto conforto nella giurisprudenza in materia (cfr. ad es. Cass. 4.5.1978, n. 2090 secondo la quale la mancata levata del protesto dell’assegno non importa decadenza dall’azione di regresso contro il traente, nei cui confronti il portatore dell’assegno mantiene integri, a norma del secondo comma dell’art. 45 del r.d. 21.12.1933, n. 1736, i suoi diritti)
(ABF Milano 21.7.2011, n. 1548; conf., tra le altre, ABF Roma 7.2.2011, n. 248; ABF Napoli 29.11.2011, n. 1977, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Peraltro, deve ritenersi che, in presenza di una irregolarità nella emissione di un assegno bancario (perché senza provvista o emesso senza autorizzazione), la levata del protesto da parte della banca trattaria, anche in mancanza di firme di girata e di obbligati di regresso, assolva alla funzione, prevista dall’art. 8-bis, 1. 386/ 1990, di far constatare formalmente l’esistenza della irregolarità avviando il procedimento di segnalazione della stessa alla competente autorità (cfr. ABF Roma 22.12.2010, n. 1577, www.arbitro-bancariofinanziario. it).
In dottrina, è stato osservato che la levata del protesto degli assegni continua ad effettuarsi per esigenze che per nessuna ragione possono collegarsi alla loro successiva circolazione, tenuto conto che tutti gli assegni sono ormai, in pratica, emessi con la clausola di non trasferibilità (art. 49 d.lgs. 231/2007): « con la conseguenza che la levata del protesto degli assegni continua a farsi perché essi sono (denominati) assegni, e non perché siano (ancora) titoli di credito » (Santoni 2011, 553).
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la falsità della firma di traenza non impedisce al portatore di richiedere il protesto del titolo, poiché tale adempimento, per quanto inutile nei confronti del traente, può rendersi necessario per promuovere una azione di regresso contro altri coobligati diversi dal traente medesimo (Cass. 4.6.1968, n. 1683, GI, 1969, I, 1573; Cass. 18.10.1974, n. 2936, FI, 1974, I, 3307).
L’art. 45, 1° comma, nn. 2 e 3, 1. ass. contempla altresì la possibilità (invero abbastanza marginale nella prassi) che il rifiuto del pagamento sia constatato con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione ovvero con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato:
la dichiarazione della stanza di compensazione deve, come enunciato [dall’art. 45, 1° comma, n. 3, L assi , essere sottoscritta dall’organo dirigente della stanza in cui l’assegno è stato presentato e presso cui la banca trattaria sia rappresentata, onde non può ravvisarsi una constatazione equivalente nella mera apposizione dei timbri della stanza stessa, recanti sigle e date diverse, e l’annotazione meramente informale, contenuta in un foglietto accluso, che non vi era copertura con riferimento ad una certa data
(Cass., 15.4.1976, n. 1341, GC, 1976, 1, 1031).
L’art. 45 1. ass. consente dunque al portatore di un assegno bancario, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche laddove il rifiuto del pagamento sia constatato « con dichiarazione di una Stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato ». Tale dichiarazione, equivalente ai fini del regresso al protesto, è resa dai Capi delle Stanze di compensazione di Roma e Milano in qualità di pubblici ufficiali, su richiesta del trattario.

I capi delle Stanze comunicano mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di commercio per la successiva pubblicazione nel Registro informatico dei protesti e trasmettono ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. Qualora l’emissione di assegni sia connessa a reati perseguibili d’ufficio (v. art. 331 c.p.p.) il Capo della Stanza, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto ad inoltrare denuncia scritta alla competente Autorità Giudiziaria.

Cosa Bisogna Sapere Prima di Cercare un Lavoro

Al giorno d’oggi, in tema di lavoro, ci sono poche certezze. Chissà quanti articoli iniziati in questo modo vi sarà capitato di leggere. E, allora, per farvela breve, noi a tutti i ragazzi che in questo momento stanno preparando gli esami di maturità, discutendo la tesi di laurea, o inviando cv a tutte le ore del giorno e della notte, vorremmo cercare di dare qualche certezza.

Ecco le cose da sapere assolutamente, per chiarire un minimo la situazione prima che vi buttiate a capofitto in qualche ennesimo e farlocco colloquio di lavoro. Poi a decidere il dà farsi, sarete voi.

La classe media è scomparsa. E questo lo saprete, ma qualcuno vi ha mai spiegato il perché? Negli ultimi vent’anni si è verificato un (progressivo e costante) abbassamento del salario medio, mentre l’inflazione, al contrario, ha subito un incremento (altrettanto progressivo e costante). Questo significa che le spese per il cibo, la casa e le bollette si stanno “mangiando” una parte sempre più consistente dei tuoi guadagni. Riuscire a risparmiare diventerà sempre più un problema. Da questo ne consegue che…

Lo stipendio tradizionale non esiste più. Quell’antica credenza secondo la quale un’azienda può permettersi di assumerti per quarant’anni, pagarti una cifra prestabilita ogni mese, e in un prestabilito giorno, è ormai passata. E tale cifra – un tempo nota come “stipendio” – era fisiologicamente destinata ad aumentare ogni tot anni di permanenza in quella determinata compagnia, beh… adesso non più così. Si è volatilizzata. E quindi oggi…

Stiamo assistendo alla nascita di una nuova era, quella del “scegli te stesso”: non esiste più il dipendente nel senso comune del termine. Non ci sono più capi che decidono quello che dovrà essere il tuo stipendio, quali saranno i tuoi benefit o le tue vacanze. Se il tuo sogno è girare un film, lo puoi fare da te, il tuo libro lo puoi pubblicare da solo, la tua start-up può essere fondata. Ogni giorno sai che devi alzarti per creare, innovare e vendere te stesso, tenendo a mente che…

In questo nuovo mondo nulla è dato per scontato e niente è per sempre, pertanto è diventato obbligatorio pianificare sempre un‘alternativa. Un piano B. Una vita di fuga. Un’altra attività. E stare bene attenti a…

Non lasciare che la tua vita professionale dipenda esclusivamente da una sola persona. Un boss. Un editore. Un finanziatore. L’unico modo che hai per aggirare questa possibile dipendenza economica è diversificare il lavoro che fai, o le persone per – e con – cui stai lavorando. In questo modo nessuno avrà il potere di farti perdere tutto semplicemente decidendo che non vuole più lavorare con te. Se dopo il quadro tracciato la tua unica voglia è piangere e disperarti, c’è un’ultima cosa che dovresti sapere…

La vera felicità non dipende dal tuo lavoro, né dal tuo stipendio. Innumerevoli studi dimostrano come non ci sia una corrispondenza scientificamente provata tra l’aumento di salario e quello della felicità. Solo il tempo libero, l’immaginazione, la libertà di esprimerti in modo creativo e personale ti regalano la vera sensazione di appagamento di cui l’essere umano ha bisogno per vivere bene.