Il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007 e la Legge n. 40 del 2 aprile 2007 di conversione con modificazioni del decreto 7/07 hanno previsto la cancellazione delle penali per l’estinzione anticipata del mutuo.
Fino ad allora la banca richiedeva penali, spesso piuttosto pesanti, nel caso in cui il mutuatario chiedesse di poter estinguere anticipatamente il debito pagando il capitale residuo.
Il compenso per l’estinzione anticipata doveva essere espressamente indicato sia nel prospetto informativo europeo (E.S.I.S.), sia nel “foglio informativo” e nel documento di sintesi prescritti dal C.I.C.R.
In un contratto di mutuo a tasso variabile la penale era generalmente fissata in percentuali contenute, mentre nei mutui a tasso fisso le banche erano solite richiedere penali molto forti e spesso indicate in maniera poco chiara.
Il decreto legge 7/07 ha stabilito che non vengano più applicate penali per estinzione anticipata dei mutui stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 concessi da banche, istituti finanziari, ed enti di previdenza obbligatoria (INAIL, INPS, ecc..) per acquistare o ristrutturare unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche.
La Legge n. 40 di conversione con modificazioni del decredto 7/07 ha stabilito che non vengano più applicate penali neanche agli altri mutui siglati dopo il 3 aprile 2007.
Inoltre, un accordo tra ABI e associazioni dei consumatori ha definito l’importo massimo delle penali per estinzione anticipata applicabili ai mutui contratti prima del 03 aprile 2007 e 2 febbraio 2007.
Le misure massime delle penali di estinzione anticipata variano in funzione:
della tipologia del tasso di interesse (variabile, fisso o misto);
dell’anno in cui è stato sottoscritto il mutuo;
dell’“anzianità” del mutuo (a seconda che il mutuo sia nella prima o nella seconda metà del periodo di ammortamento, nel terzultimo anno o negli ultimi 2 anni).
Una possibilità molto interessante.